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Sentenza Folkerts (C-11/11): il ritardo si calcola all'arrivo della destinazione finale

La CGUE ha stabilito che nei voli in coincidenza la compensazione spetta quando il ritardo all'arrivo della destinazione finale supera le tre ore, anche se la partenza è regolare.

Verificato dalla redazione:

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Hai diritto a una compensazione?

Se tutte e 5 le condizioni qui sotto sono soddisfatte, è molto probabile che ti spetti una compensazione ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004.

  • Il volo è partito da un aeroporto dell'UE oppure è atterrato in UE ed è stato operato da un vettore UE.
  • Il ritardo alla destinazione finale è stato di 3 ore o più — oppure il volo è stato cancellato o ti è stato negato l'imbarco.
  • Avevi una prenotazione confermata e ti sei presentato in orario al check-in.
  • Il vettore non ha comunicato la cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo.
  • La causa non rientra fra le effettive circostanze straordinarie (maltempo estremo documentato, sciopero dei controllori di volo, ecc.).
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Sentenza CGUE Folkerts — aula del tribunale vuota con biblioteca giuridica

Sintesi esecutiva

La sentenza Folkerts (causa C-11/11), pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 26 febbraio 2013, ha risolto una questione cruciale per i viaggiatori che acquistano biglietti con una o più coincidenze: per il calcolo del ritardo che dà diritto alla compensazione pecuniaria del Regolamento (CE) n. 261/2004 rileva il ritardo accumulato alla destinazione finale e non quello eventualmente subìto al primo scalo intermedio. Ciò vale anche quando il primo segmento è partito puntuale o con un ritardo modesto.

Per i passeggeri italiani la sentenza Folkerts è di importanza pratica enorme. Chi acquista un biglietto Roma-Milano-New York in un'unica prenotazione e perde la coincidenza a Milano arrivando a New York con quattro ore di ritardo, ha diritto a 600 euro di compensazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento, anche se il volo Roma-Milano è arrivato perfettamente in orario. Il principio è ormai assolutamente consolidato nella prassi dei vettori e della giurisprudenza italiana.

I fatti del caso

La signora Heinke Folkerts aveva acquistato dalla compagnia Air France un biglietto unitario per un viaggio da Brema ad Asunción (Paraguay) con due scali: Parigi e San Paolo del Brasile, partenza prevista il 16 maggio 2006. Il primo segmento Brema-Parigi partì con un ritardo di circa due ore e mezzo, perfettamente sotto la soglia che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, avrebbe imposto un trattamento di assistenza. Tuttavia, a causa del ritardo, la signora Folkerts perse il volo di coincidenza Parigi-San Paolo e fu di conseguenza ricollocata su un volo successivo. L'effetto a catena fu che arrivò ad Asunción con un ritardo complessivo di undici ore rispetto all'orario originariamente previsto.

La signora Folkerts chiese ad Air France la compensazione pecuniaria di 600 euro ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (volo extra-UE superiore a 3.500 km). Air France rifiutò sostenendo che il ritardo iniziale al primo scalo era inferiore alla soglia rilevante e che il Regolamento non prevedeva alcuna compensazione per la perdita di una coincidenza in caso di partenza con ritardo modesto.

Il caso giunse al Bundesgerichtshof tedesco, il quale sollevò questione pregiudiziale per chiarire se la compensazione fosse dovuta esclusivamente in caso di ritardo all'arrivo al primo scalo o anche in caso di ritardo accumulato alla destinazione finale.

La questione giuridica sollevata alla CGUE

Il Bundesgerichtshof domandava, in sostanza, se la compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del Regolamento 261/2004, applicata in via interpretativa ai ritardi prolungati ai sensi della sentenza Sturgeon (C-402/07), spettasse al passeggero di un volo in coincidenza che, pur essendo partito con un ritardo inferiore alle tre ore, sia giunto alla destinazione finale del viaggio con un ritardo pari o superiore a tale soglia.

Il ragionamento della Corte

La Corte ha sviluppato il proprio ragionamento muovendo dall'interpretazione teleologica del Regolamento 261/2004 e dai principi affermati nella sentenza Sturgeon. Ha innanzitutto ricordato che il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato si fonda sull'idea che il passeggero subisce un danno consistente nella perdita irreparabile di tempo. Tale danno deve essere valutato nel momento in cui il passeggero giunge effettivamente alla destinazione finale del proprio viaggio, perché è in quel momento che si misura il pregiudizio.

La Corte ha poi richiamato la nozione di "destinazione finale" definita dall'articolo 2, lettera h) del Regolamento, secondo cui essa è la destinazione indicata sul biglietto presentato al banco di accettazione o, nel caso di voli con coincidenze dirette, la destinazione dell'ultimo volo. Da tale definizione discende che, nei viaggi con coincidenze prenotate unitariamente, l'unica destinazione rilevante è quella finale.

Ne consegue, secondo la Corte, che il ritardo che rileva per la compensazione è quello accumulato all'arrivo della destinazione finale, indipendentemente dalla puntualità o meno della partenza o del primo scalo. La circostanza che il primo segmento del viaggio sia partito con un ritardo modesto (non sufficiente, di per sé, a far scattare il diritto alla compensazione) non incide sul diritto del passeggero ad ottenere la compensazione qualora, a causa di tale ritardo iniziale, perda la coincidenza e arrivi a destinazione con un ritardo di tre ore o più.

Tale interpretazione è coerente con il principio di parità di trattamento: due passeggeri che subiscono la medesima perdita di tempo al loro arrivo alla destinazione finale devono ricevere lo stesso trattamento, indipendentemente dalla circostanza che uno abbia perso una coincidenza e l'altro abbia subìto direttamente un ritardo prolungato sulla tratta diretta.

La Corte ha precisato che la compensazione resta esclusa qualora il vettore dimostri che il ritardo dipende da circostanze eccezionali inevitabili.

Il dispositivo (holding)

La Corte ha dichiarato che l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che è dovuta una compensazione pecuniaria, sulla base di tale articolo, al passeggero di un volo con coincidenze diretta che ha subìto, alla partenza, un ritardo inferiore alle soglie indicate dall'articolo 6 del Regolamento, ma che è giunto alla sua destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, indipendentemente dal fatto che il volo iniziale sia stato a sua volta ritardato oltre tali soglie.

Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani

La sentenza Folkerts è quotidianamente applicata dai Giudici di Pace e dai Tribunali italiani nei contenziosi relativi ai viaggi multi-tratta. Esempi tipici: passeggero che acquista Bologna-Monaco-Tokyo, perde la coincidenza a Monaco a causa di un ritardo modesto del primo segmento, arriva a Tokyo con cinque ore di ritardo. Importo dovuto: 600 euro.

Condizione decisiva è che le tratte siano prenotate unitariamente, ossia in un'unica prenotazione (codice di prenotazione PNR comune). Se il passeggero ha acquistato separatamente i biglietti delle due tratte, la perdita della coincidenza non rientra nell'ambito di applicazione della sentenza Folkerts: ogni tratta è valutata autonomamente e la compagnia del primo volo non è responsabile della coincidenza.

Per quanto riguarda la competenza, in Italia si rivolgerà al Giudice di Pace per cause non superiori a 5.000 euro, al Tribunale Ordinario per importi superiori. È sempre possibile presentare reclamo all'ENAC oppure attivare la Conciliazione Paritetica dove disponibile. L'ENAC può sanzionare il vettore inadempiente ma non può ordinargli di pagare la compensazione individuale.

In materia di prescrizione, la giurisprudenza italiana ha esiti non univoci. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito al termine biennale dell'articolo 949 del Codice della Navigazione, mentre numerosi giudici di merito applicano la prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. Per evitare contestazioni, è prudente agire entro due anni dalla data del volo.

Come citare questa sentenza nel tuo reclamo

Suggeriamo di scrivere: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 febbraio 2013, causa C-11/11, Folkerts, EU:C:2013:106, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 al passeggero di un volo con coincidenze prenotato unitariamente che, pur essendo partito con ritardo inferiore alla soglia rilevante, sia giunto alla destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore."

Allegare al reclamo: prenotazione unica con tutti i segmenti, prove dell'orario effettivo di arrivo alla destinazione finale (timbro passaporto, tagliando bagaglio, screenshot delle app di volo), conferma della perdita di coincidenza e della riprotezione.

Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Fonti e link ufficiali

  • EUR-Lex CELEX 62011CJ0011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0011
  • Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-11/11

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