Sintesi esecutiva
La sentenza Pesková e Peška (causa C-315/15), pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 4 maggio 2017, ha stabilito che la collisione tra un aeromobile e un volatile (bird strike) costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, in quanto evento estraneo al normale esercizio dell'attività del vettore e fuori dal suo effettivo controllo. Tuttavia, e qui sta la portata equilibratrice della pronuncia, la Corte ha imposto al vettore un onere probatorio rigoroso: deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare o contenere le conseguenze del bird strike.
Per i passeggeri italiani la sentenza Pesková è di fondamentale importanza pratica. Quando un vettore rifiuta la compensazione invocando un bird strike, il passeggero non deve rassegnarsi: la circostanza eccezionale è solo il primo dei due requisiti necessari per l'esonero. Il vettore deve altresì provare di avere effettuato tempestivamente le ispezioni tecniche, di avere ottimizzato il piano di riprotezione e di non avere accumulato ritardo aggiuntivo per ragioni a sé imputabili.
I fatti del caso
I signori Marcela Pesková e Jiří Peška avevano acquistato dei biglietti della compagnia ceca Travel Service per un volo charter Burgas (Bulgaria) - Ostrava (Repubblica Ceca), in partenza il 10 agosto 2013. L'aeromobile destinato al volo doveva inizialmente partire da Praga per Ostrava, prima di compiere la tratta Burgas-Ostrava. Durante una rotazione precedente, all'atterraggio a Brno, l'aeromobile fu danneggiato da un bird strike che richiese controlli tecnici. Il vettore organizzò allora un controllo tecnico in loco con personale autorizzato dal proprietario dell'aeromobile.
L'effetto a catena fu che il volo Burgas-Ostrava partì con un ritardo significativo, e i signori Pesková e Peška giunsero a destinazione con oltre cinque ore di ritardo. Essi chiesero la compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del Regolamento 261/2004. Travel Service rifiutò invocando il bird strike come circostanza eccezionale esonerativa.
I passeggeri si rivolsero all'Obvodní soud per Prahu 6 (Tribunale distrettuale di Praga 6), il quale ritenne necessario sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire la natura del bird strike e gli oneri probatori incombenti sul vettore.
La questione giuridica sollevata alla CGUE
Il giudice ceco chiedeva, in sintesi: a) se il bird strike costituisca circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento 261/2004; b) se la nozione di "tutte le misure ragionevoli" che il vettore deve adottare per evitare le conseguenze imponga al vettore di prevenire la collisione con misure attive di dissuasione dei volatili; c) come debba essere calcolato il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale e quello imputabile a fatto del vettore.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha articolato il proprio ragionamento in tre passaggi. In primo luogo, ha qualificato il bird strike come evento estraneo al normale esercizio dell'attività del vettore e fuori dal suo effettivo controllo. La collisione con un volatile, infatti, non dipende dalla natura o dall'origine tecnica dell'aeromobile né dalla sua manutenzione. Si tratta di un evento naturale, esterno, imprevedibile nella sua singolarità. Pertanto soddisfa i due requisiti cumulativi della circostanza eccezionale così come definiti dalla giurisprudenza Wallentin-Hermann.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che la prevenzione del bird strike attraverso dispositivi di dissuasione (segnali acustici, gestione della fauna aeroportuale) non rientra fra le misure che il singolo vettore è tenuto ad adottare, poiché tali misure spettano normalmente al gestore aeroportuale e alle autorità competenti. Il vettore non può essere considerato responsabile della mancata adozione di misure che esulano dalla sua sfera di competenza tecnica.
In terzo luogo, ed è il passaggio più importante per i passeggeri, la Corte ha chiarito che il vettore deve comunque provare di avere adottato "tutte le misure ragionevoli" per evitare le conseguenze del bird strike. Ciò significa, in particolare, organizzare tempestivamente le ispezioni tecniche dopo la collisione, eseguire eventuali riparazioni con la massima diligenza, ricorrere a soluzioni alternative (aeromobili di riserva, riprotezioni su voli di altre compagnie) per minimizzare il ritardo.
Quanto al calcolo del ritardo, la Corte ha statuito che, se il ritardo finale è in parte imputabile alla circostanza eccezionale e in parte a fatto del vettore, deve essere defalcato dal ritardo totale solo quello effettivamente riconducibile alla circostanza eccezionale. Se, defalcata tale quota, il ritardo residuo è ancora pari o superiore a tre ore, la compensazione è dovuta.
Inoltre, se dopo il bird strike viene effettuato un controllo tecnico e l'aeromobile risulta idoneo, ma sopravviene un ulteriore controllo "duplicato" da parte di un'autorità non autorizzata che cagiona ritardo aggiuntivo, tale ritardo non può essere imputato alla circostanza eccezionale.
Il dispositivo (holding)
La Corte ha dichiarato che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento 261/2004. Tuttavia il vettore aereo deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo connesso a tale circostanza, in particolare riducendo al minimo i tempi delle ispezioni e ricorrendo a soluzioni di riprotezione tempestive. Il ritardo causato dall'eventuale duplicazione delle ispezioni tecniche non può essere imputato alla circostanza eccezionale.
Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani
Per i passeggeri italiani la sentenza Pesková impone una valutazione caso per caso. Quando un vettore comunica come motivo del ritardo un bird strike, l'esonero non è automatico: occorre verificare se il vettore abbia effettivamente adottato tutte le misure ragionevoli. Domande utili da rivolgere in fase di reclamo: quanto tempo è trascorso tra la collisione e l'ispezione? Esisteva un aeromobile di riserva utilizzabile? Sono state esplorate alternative di riprotezione su altri vettori?
Se il ritardo all'arrivo è cinque ore di cui solo due imputabili al bird strike, le tre ore residue restano a carico del vettore e la compensazione è dovuta ai sensi di Sturgeon. Questo principio del "ritardo defalcato" è centrale.
In Italia il foro competente è il Giudice di Pace per cause non superiori a 5.000 euro, il Tribunale Ordinario per importi superiori. Possibili anche il reclamo all'ENAC e la Conciliazione Paritetica. L'ENAC sanziona i vettori inadempienti ma non emette ordini di pagamento individuali.
In materia di prescrizione la giurisprudenza italiana è divisa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito al termine biennale dell'articolo 949 del Codice della Navigazione; molti giudici di merito applicano la prescrizione decennale dell'articolo 2946 c.c. Per cautela, agire entro due anni dal volo.
Come citare questa sentenza nel tuo reclamo
Formula utilizzabile: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 maggio 2017, causa C-315/15, Pesková e Peška, EU:C:2017:342, la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004; tuttavia il vettore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo il ritardo. Eventuali ritardi non imputabili direttamente alla collisione restano a carico del vettore."
Allegare: prova del ritardo all'arrivo, comunicazione del vettore che invoca il bird strike, richieste di chiarimenti sulle misure adottate, eventuali rotte alternative disponibili presso altri vettori.
Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Fonti e link ufficiali
- EUR-Lex CELEX 62015CJ0315: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0315
- Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-315/15
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Sentenze correlate
- Sentenza Wallentin-Hermann (C-549/07) — la nozione di circostanze eccezionali e le sue strette maglie
- Sentenza Krüsemann (C-195/17) — gli scioperi interni non sono eccezionali
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