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Sentenza van der Lans (C-257/14): guasti tecnici in manutenzione ordinaria non sono eccezionali

La CGUE ha confermato che i malfunzionamenti emersi durante la normale manutenzione dell'aeromobile rientrano nel rischio d'impresa e non esonerano dalla compensazione.

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Sentenza CGUE Van Der Lans — aula del tribunale vuota con biblioteca giuridica

Sintesi esecutiva

La sentenza van der Lans (causa C-257/14), pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 17 settembre 2015, ha consolidato e precisato la giurisprudenza Wallentin-Hermann (C-549/07) sulla nozione di "circostanze eccezionali" nella materia dei guasti tecnici. La Corte ha stabilito che un problema tecnico inaspettato emerso sull'aeromobile durante la normale manutenzione o subito prima della partenza non costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, in quanto rientra nel rischio fisiologicamente connesso all'esercizio dell'attività di vettore aereo.

Per i passeggeri italiani la pronuncia è di grande forza pratica. Quando una compagnia comunica come motivo del ritardo o della cancellazione la "scoperta improvvisa di un guasto durante i controlli pre-volo" o un "malfunzionamento imprevisto rilevato in manutenzione", l'esonero dalla compensazione non è automatico. Anzi, la giurisprudenza tende oggi a presumere che tali eventi rientrino nel normale esercizio dell'attività e che il vettore debba quindi pagare la compensazione, salvo dimostrare un'origine effettivamente straordinaria del difetto.

I fatti del caso

La signora Corina van der Lans aveva acquistato dalla compagnia KLM un biglietto per un volo Quito (Ecuador) - Amsterdam, previsto in partenza il 13 agosto 2009. Poco prima della partenza i tecnici KLM rilevarono un guasto a due componenti dell'aeromobile: la pompa carburante e l'apparato di gestione idraulica. Il volo subì un significativo ritardo: la signora van der Lans giunse ad Amsterdam con 29 ore di ritardo rispetto all'orario originario.

Tornata nei Paesi Bassi, la signora van der Lans chiese a KLM la compensazione di 600 euro prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 261/2004 per un volo extra-UE superiore a 3.500 km. KLM rifiutò sostenendo che si trattava di un problema tecnico inaspettato, non riconducibile a errori di manutenzione né prevedibile con la normale diligenza, configurante una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Il caso giunse al Rechtbank di Amsterdam, che sospese il procedimento e sollevò una questione pregiudiziale articolata alla Corte di giustizia, chiedendo di chiarire con maggiore precisione la portata della nozione di circostanze eccezionali nel contesto dei guasti tecnici, anche alla luce dei principi di Wallentin-Hermann.

La questione giuridica sollevata alla CGUE

Il giudice olandese chiedeva, in particolare: a) se un problema tecnico inaspettato, non derivante da una manutenzione carente né rilevabile con i controlli ordinari, rientri nella nozione di "circostanze eccezionali"; b) se la prevedibilità statistica del guasto e le procedure di manutenzione adottate dal vettore rilevino ai fini della qualificazione; c) come si distribuisca l'onere della prova tra passeggero e vettore.

Il ragionamento della Corte

La Corte ha articolato il proprio ragionamento sulla scorta del precedente Wallentin-Hermann, perfezionandone l'applicazione. Ha innanzitutto ribadito i due requisiti cumulativi della circostanza eccezionale: a) l'evento non deve essere inerente al normale esercizio dell'attività del vettore; b) deve sfuggire al suo effettivo controllo.

In secondo luogo, la Corte ha specificato che il funzionamento degli aeromobili comporta inevitabilmente l'insorgere di problemi tecnici, anche di natura inattesa. Il vettore aereo, nell'esercizio della propria attività, è confrontato ordinariamente con tali eventi: rotture di componenti, malfunzionamenti di sistemi, usura imprevista di parti. Tutti questi eventi rientrano nel normale esercizio dell'attività, indipendentemente dalla loro prevedibilità statistica nel singolo caso.

In terzo luogo, la Corte ha precisato che il fatto che il guasto sia emerso improvvisamente, senza essere stato rilevato durante la manutenzione ordinaria, non muta tale conclusione. La natura "imprevista" del problema non lo rende per ciò solo eccezionale. Per qualificarsi come tale, occorre che il guasto derivi da un evento estraneo alla normale operatività del vettore, come ad esempio: un vizio nascosto di fabbricazione riconosciuto dal costruttore e comunicato a tutti i vettori; un atto di sabotaggio o terrorismo; un evento meteorologico di intensità anomala che abbia danneggiato l'aeromobile.

In quarto luogo, l'onere della prova circa la sussistenza della circostanza eccezionale incombe sul vettore. Quest'ultimo deve dimostrare in modo specifico e documentato l'origine straordinaria del guasto. Non è sufficiente affermare genericamente che si è trattato di un "problema imprevisto"; occorre indicare la causa effettiva del difetto e dimostrare che essa esula dalla normale operatività del vettore.

In quinto luogo, la Corte ha confermato il principio di Wallentin-Hermann secondo cui il vettore deve altresì dimostrare di avere adottato "tutte le misure ragionevoli" per evitare le conseguenze del guasto, anche qualora esso sia qualificabile come circostanza eccezionale. Tale prova è essenziale: la mera esistenza dell'evento non basta a esonerare il vettore.

L'interpretazione restrittiva è coerente con la finalità di tutela elevata del consumatore espressa nei considerando del Regolamento.

Il dispositivo (holding)

La Corte ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico, come quello in discussione nel procedimento principale, manifestatosi improvvisamente, non riconducibile a una manutenzione difettosa e non rilevato in occasione di un controllo regolare, non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali", ai sensi di tale disposizione, qualora sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato. Il vettore non può essere esonerato dall'obbligo di compensazione per la mera ragione che il problema tecnico era inaspettato.

Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani

In Italia la sentenza van der Lans è quotidianamente applicata dai Giudici di Pace e dai Tribunali nei contenziosi che oppongono passeggeri ai vettori italiani ed esteri. La giurisprudenza italiana ha sostanzialmente recepito il principio: salvo prova rigorosa di causa effettivamente straordinaria, il guasto tecnico è considerato rischio d'impresa e non esonera il vettore dalla compensazione.

Esempi tipici di applicazione: un volo Alitalia/ITA Airways da Roma a Milano cancellato per "guasto inaspettato all'idraulica", senza ulteriori specifiche, dà diritto alla compensazione di 250 euro per passeggero; un volo Ryanair Catania-Bergamo ritardato di sei ore per "problema tecnico imprevisto" comporta il pagamento di 250 euro per ciascun passeggero a meno che la compagnia dimostri un'origine straordinaria del guasto (cosa che raramente avviene).

I tribunali italiani hanno applicato questo criterio in molteplici casi, condannando i vettori al pagamento della compensazione quando le difese si fondavano su generiche allegazioni di "guasto improvviso" o "malfunzionamento imprevedibile". L'onere probatorio rigoroso imposto dalla CGUE è raramente assolto in concreto.

Il foro competente in Italia è il Giudice di Pace per cause non superiori a 5.000 euro, il Tribunale Ordinario per importi superiori. Per la giurisdizione internazionale si applica Rehder (luogo di partenza o arrivo a scelta dell'attore). In via amministrativa è possibile presentare reclamo all'ENAC (con potere sanzionatorio sul vettore ma non di ordine di pagamento individuale) o attivare la Conciliazione Paritetica con i vettori aderenti.

Sulla prescrizione, la giurisprudenza italiana è divisa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito al termine biennale dell'articolo 949 Cod. Nav., mentre molti giudici di merito applicano la prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. Per cautela, agire entro due anni dal volo.

Come citare questa sentenza nel tuo reclamo

Formula utilizzabile: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 settembre 2015, causa C-257/14, van der Lans, EU:C:2015:618, un problema tecnico manifestatosi improvvisamente, non riconducibile a una manutenzione difettosa e non rilevato in occasione di un controllo regolare, non costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, in quanto è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore. Si chiede pertanto la compensazione prevista dall'articolo 7."

Allegare: comunicazione del vettore con la motivazione del disservizio, prove dell'orario effettivo di arrivo (timbri, app di volo, fotografie del tabellone), prenotazione e carta d'imbarco.

Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Fonti e link ufficiali

  • EUR-Lex CELEX 62014CJ0257: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0257
  • Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-257/14

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