Sintesi esecutiva
La sentenza Wallentin-Hermann, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 dicembre 2008 nella causa C-549/07, ha definito in modo restrittivo il concetto di "circostanze eccezionali" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte ha stabilito che un problema tecnico riscontrato in un aeromobile non costituisce circostanza eccezionale se è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo.
Questa pronuncia è di importanza capitale perché preclude alla maggior parte delle compagnie aeree la possibilità di invocare il generico "problema tecnico" come scusante per evitare il pagamento della compensazione pecuniaria. Per i passeggeri italiani la sentenza Wallentin-Hermann è uno strumento difensivo decisivo: ogni qualvolta il vettore comunica che il ritardo o la cancellazione è dovuto a un guasto, è onere dello stesso provare che si tratti di un evento eccezionale, esterno e non gestibile con la normale diligenza tecnica.
I fatti del caso
La signora Friederike Wallentin-Hermann aveva acquistato, insieme al marito e alla figlia, tre biglietti dalla compagnia Alitalia per un volo Vienna-Roma, in coincidenza per Brindisi, in partenza il 28 giugno 2005. Il volo Vienna-Roma fu cancellato cinque minuti prima dell'orario di partenza previsto, ufficialmente a causa di un complesso guasto al motore manifestatosi durante un controllo della notte precedente. I passeggeri furono ricollocati su un volo successivo che li portò a destinazione finale con oltre dieci ore di ritardo.
La signora Wallentin-Hermann pretese da Alitalia il pagamento di 250 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, oltre al rimborso di alcune spese sostenute per le telefonate effettuate per avvertire i propri congiunti. Alitalia rifiutò il pagamento sostenendo che la cancellazione era stata causata da un problema tecnico imprevedibile, costituente "circostanza eccezionale" idonea ad esonerarla dall'obbligo di compensazione.
Il caso giunse al Handelsgericht di Vienna, che sospese il procedimento e sottopose alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali finalizzate a chiarire la portata della nozione di circostanze eccezionali con specifico riferimento ai problemi tecnici degli aeromobili.
La questione giuridica sollevata alla CGUE
Il giudice austriaco chiedeva, in particolare, se un problema tecnico che induca la compagnia ad annullare un volo costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento 261/2004, e in caso affermativo, a quali condizioni il vettore possa essere ritenuto esonerato dall'obbligo di compensazione. Domandava inoltre se la frequenza dei guasti tecnici occorsi al vettore avesse rilevanza ai fini della qualificazione.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha sviluppato un ragionamento rigoroso fondato su tre pilastri. In primo luogo, ha richiamato il considerando 14 del Regolamento 261/2004, secondo cui le circostanze eccezionali possono verificarsi, in particolare, in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, carenze impreviste sotto il profilo della sicurezza del volo e scioperi. L'elenco è esemplificativo, ma indica che le circostanze eccezionali devono essere eventi esterni al normale esercizio dell'attività del vettore.
In secondo luogo, la Corte ha considerato che, essendo le compagnie aeree confrontate ordinariamente nell'esercizio della loro attività a problemi tecnici degli aeromobili, la risoluzione di tali problemi rientra nel normale esercizio dell'attività. Pertanto un guasto tecnico non può, in linea di principio, costituire una circostanza eccezionale. Solo qualora il problema derivi da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore e sfuggono al suo effettivo controllo, esso può essere qualificato come circostanza eccezionale. La Corte ha citato a titolo di esempio: vizi nascosti di fabbricazione rivelati dal costruttore o danni causati da atti di sabotaggio o terrorismo.
In terzo luogo, la frequenza dei problemi tecnici riscontrati nella flotta del vettore è, di per sé, irrilevante. Ciò che conta è la natura del singolo evento, non la statistica. La Corte ha inoltre precisato che, anche qualora ricorra una circostanza eccezionale, il vettore deve comunque dimostrare di avere adottato "tutte le misure ragionevoli" per evitarne le conseguenze, ovvero ogni misura adeguata, in termini economici e operativi, salvo accettare sacrifici insopportabili per la propria impresa. L'interpretazione teleologica della Corte è ispirata al principio di tutela del consumatore quale parte debole del contratto di trasporto.
Il dispositivo (holding)
La Corte ha statuito che l'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso a un aeromobile, che comporti la cancellazione di un volo, non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali", a meno che tale problema derivi da eventi che, per la loro natura o origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato e sfuggano al suo effettivo controllo. La frequenza dei problemi tecnici riscontrati presso un vettore non rileva ai fini della qualificazione.
Implicazioni pratiche per i passeggeri italiani
In Italia la sentenza Wallentin-Hermann è massicciamente applicata dai Giudici di Pace e dai Tribunali Ordinari nei contenziosi promossi da passeggeri contro vettori italiani ed esteri. Quando la compagnia comunica come motivo del ritardo o della cancellazione un "guasto tecnico" generico, il passeggero può respingere l'eccezione di circostanza eccezionale invocando proprio questa pronuncia.
L'onere della prova è del vettore: deve dimostrare che il guasto era estraneo al normale esercizio della propria attività e che non avrebbe potuto essere evitato con le ordinarie misure di manutenzione. Difficilmente questa prova viene fornita, e di conseguenza i giudici italiani tendono a liquidare la compensazione richiesta.
Il foro competente è il Giudice di Pace per cause fino a 5.000 euro, il Tribunale Ordinario per importi superiori. Prima del giudizio è frequente esperire la Conciliazione Paritetica oppure presentare reclamo all'ENAC. Ricordiamo che l'ENAC sanziona i vettori inadempienti ma non emette ordini di pagamento individuali a favore del passeggero.
Per quanto riguarda la prescrizione, la giurisprudenza italiana è divisa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito alla tesi del termine biennale ex articolo 949 Codice della Navigazione, mentre molti giudici di merito continuano ad applicare la prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. Per cautela è sempre consigliabile attivarsi entro due anni dal volo problematico.
Come citare questa sentenza nel tuo reclamo
Suggeriamo la formula: "Ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Wallentin-Hermann, EU:C:2008:771, un problema tecnico occorso a un aeromobile non costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, salvo prova rigorosa, da parte del vettore, che il guasto derivi da eventi estranei al normale esercizio della propria attività."
Allegare al reclamo: la comunicazione del vettore in cui si invoca il guasto tecnico, eventuali messaggi via app o e-mail, prove dell'orario effettivo di arrivo, ricevute delle spese vive. Concludere con la richiesta esplicita di compensazione ai sensi dell'articolo 7 e con un termine di trenta giorni per il pagamento.
Questo contenuto è a scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Fonti e link ufficiali
- EUR-Lex CELEX 62007CJ0549: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0549
- Curia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-549/07
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Sentenze correlate
- Sentenza van der Lans (C-257/14) — il guasto tecnico durante la manutenzione ordinaria
- Sentenza Pesková (C-315/15) — il bird strike come potenziale circostanza eccezionale
- Sentenza Krüsemann (C-195/17) — lo sciopero selvaggio del personale del vettore
